Statuto della Regione Siciliana

APPROVATO CON R.D.L. 15 MAGGIO 1946, N.455

ASSEMBLEA REGIONALE

PRESIDENTE E GIUNTA REGIONALE

FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

ORGANI GIURISDIZIONALI

POLIZIA

PATRIMONIO E FINANZE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

REGIO DECRETO 15.5.1946 N° 455 : Approvazione dello Statuto della Regione Sicilia

CONVERSIONE IN LEGGE COSTITUZIONALE dello Statuto della Regione Sicilia – 26 febbraio 1948 – Legge costituzionale n° 2

ART.1

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’ unità politica dello Stato italiano, sulla base
dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della
Regione.

Titolo I

ORGANI DELLA REGIONE

ART.2

Organi della Regione sono: l’Assemblea,
la Giunta e il Presidente regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono
il Governo della Regione.

Sezione I

Assemblea
Regionale

ART.3

L’ Assemblea regionale è costituita di
novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto,
secondo la legge emanata dall’ Assemblea regionale in base ai principi fissati
dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l’intera Regione
e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente
regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

(Così modificato dalla legge costituzionale
12 aprile 1989, n° 3)

ART.4

L’ Assemblea regionale elegge nel suo
seno il Presidente, i due Vice Presidenti, i Segretari dell’ Assemblea e le
Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene
altresì le disposizioni circa l’ esercizio delle funzioni spettanti all’ Assemblea
regionale.

ART.5

I Deputati, prima di essere ammessi all’
esercizio delle loro funzioni, prestano nella Assemblea il giuramento di esercitarle
col solo scopo del bene inseparabile dell’ Italia e della Regione.

ART.6

I Deputati non sono sindacabili per i
voti dati nell’ Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell’ esercizio
della loro funzione.

ART.7

I Deputati hanno il diritto di interpellanza,
di interrogazione e di mozione in seno all’ Assemblea.

ART.8

Il Commissario dello Stato di cui all’
art.27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimenbto della Assemblea
regionale per persistente violazione del presente Statuto.

Il decreto di scioglimento deve essere
preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L’ ordinaria amministrazione della Regione
è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal
Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale Commissione indice le nuove elezioni
per l’ Assemblea regionale nel termine di tre mesi

(V.D.P.R. 5 agosto 1961, n° 784)

Sezione II

Presidente
regionale e Giunta regionale

ART.9

Il Presidente regionale e gli Assessori
sono eletti dall’ Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno
a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente
regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale ai
singoli rami dell’ Amministrazione.

ART.10

Il Presidente regionale, in caso di sua
assenza od impedimento, è sostituito dall’Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte
del Presidente regionale, il Presidente dell’ Assemblea convocherà entro quindici
giorni l’ Assemblea per l’ elezione del nuovo Presidente regionale.

Titolo II

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

Sezione I

Funzioni
dell’ Assemblea regionale

ART.11

L’ Assemblea regionale è convocata dal
suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre
e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti
Deputati.

ART.12

L’ iniziativa delle leggi regionali spetta
al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle
Commissioni dell’ Assemblea regionale con la partecipazione della Rappresentanza
degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l’ esecuzione delle
leggi formate dall’ Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

ART.13

Le leggi approvate dall’ Assemblea regionale
ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti
della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale
decorsi i termini di cui all’ art. 29, comma 2° e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione.

Entrano in vigore nella Regione quindici
giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola
legge o nel singolo regolamento.

ART.14

L’ assemblea, nell’ ambito della Regione
e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle
riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano,
ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civili;

d) industria e commercio

e) incremento della produzione agricola
ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli
ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi
opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano
oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficienza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e
tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle
circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli
enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli
impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del
personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche,
accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.

ART.15

Le circoscrizioni provinciali e gli organi
ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ ambito della Regione siciliana.

L’ ordinamento degli enti locali si basa
nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della
più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi
generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’ esecuzione diretta
in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

ART.16

L’ ordinamento amministrativo di cui all’
articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente
Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

ART.17

Entro i limiti dei principi ed interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’ Assemblea regionale
può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri
della Regione, emanare leggi, anche relative all’ organizzazione dei servizi,
sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazione e trasporti regionali
di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria;

e) disciplina del credito, delle assicurazioni
e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di
lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle
leggi dello Stato

g) annona;

h) assunzione di pubblici servizi;

i) tutte le altre materie che implicano
servizi di prevalente interesse regionale.

ART.18

L’ Assemblea regionale può emettere voti,
formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che
possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello
Stato.

ART.19

L’ Assemblea regionale, non più tardi
del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo
esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L’ esercizio finanziario ha la
stessa decorrenza di quello dello Stato.

All’ approvazione della stessa Assemblea
è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Sezione II

Funzioni
del Presidente e della Giunta regionale

ART.20

Il Presidente e gli Assessori regionali,
oltre alle funzioni esercitate in base agli artt.12; 13 comma 1 e 2; 19 comma
1; svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti
le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli
artt. 14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le direttive
del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro
funzioni, rispettivamente, di fronte all’ Assemblea regionale ed al Governo
dello Stato.

ART.21

Il Presidente è Capo del Governo regionale
e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione
il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari
per l’ esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio
dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

ART.22

La Regione ha diritto di partecipare con
un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle
tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi
nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano
comunque interessare la Regione.

Titolo III

ORGANI GIURISDIZIONALI

ART. 23

Gli organi giurisdizionali centrali avranno
in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei Conti svolgerammo altresì le funzioni, rispettivamente, consultive
e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei Conti sono
nominati, di accordo, dal Governo dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in
linea straordinaria, contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal
Presidente regionale, sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.

ART.24

E’ istituita in Roma un’ Alta Corte con
sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale,
nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione,
e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale
sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L’ onere finanziario riguardante l’ Alta
Corte è ripartito equamente fra lo Stato e la Regione.

ART.25

L’ Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a) delle leggi emanate dall’Assemblea
regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati
dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi
entro la Regione.

ART.26

L’ Alta Corte giudica pure dei reati compiuti
dal Presidente e dagli Assessori regionali nell’ esercizio delle funzioni di
cui al presente Statuto, ed accusati dall’ Assemblea regionale.

(Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale
– sentenza n.6 del 1970)

ART.27

Un Commissario, nominato dal Governo dello
Stato, promuove presso l’ Alta Corte i giudizi di cui agli artt.25 e 26, e,
in questo ultimo caso, anche in mancanza di accusa da parte dell’ Assemblea
Regionale.

ART.28

Le leggi dell’ Assemblea regionale sono
inviate entro tre giorni dall’ approvazione al Commissario dello Stato, che
entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l’ Alta Corte.

ART.29

L’ Alta Corte decide sulle impugnazioni
entro venti giorni della ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente
regionale sia pervenuta copia dell’ impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni
dall’ impugnazione senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte
dell’ Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente
pubblicate nella “Gazzetta Ufficiale della Regione”.

ART.30

Il Presidente regionale, anche su voto
dell’ Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all’ art.27, possono impugnare
per incostituzionalità davanti all’ Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello
Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Titolo IV

POLIZIA

ART. 31

Al mantenimento dell’ ordine pubblico
provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale
nella Regione dipende disciplinarmente, per l’ impiego e l’ utilizzazione, dal
governo regionale. Il Presidente della regione può chiedere l’ impiego delle
forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà
assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo
regionale, congiuntamente al Presidente dell’ Assemblea, e, in casi eccezionali,
di propria iniziativa, quando siano compromessi l’ interesse generale dello
Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre,
con richiesta motivata al Governo Centrale, la rimozione o il trasferimento
fuori dell’ Isola dei funzionari di polizia.

Il governo regionale può organizzare corpi
speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

Titolo V

PATRIMONIO
E FINANZE

ART. 32

I beni di demanio dello Stato, comprese
le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione eccetto
quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

ART.33

Sono altresì assegnati alla Regione e
costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio
della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell’ articolo
precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile
della Regione:

— le foreste, che a norma delle leggi
in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione

— le miniere, le cave e torbiere, quando
la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;

— le cose d’ interesse storico, archeologico,
paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel
sottosuolo regionale;

— gli edifici destinati a sede di uffici
pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico
servizio della Regione.

ART.34

I beni immobili che si trovano nella Regione
e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

ART.35

Gli impegni già assunti dallo Stato verso
gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta, all’
epoca del pagamento.

ART.36

Al fabbisogno finanziario della Regione
si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati
dalla medesima

Sono però riservate allo Stato le imposte
di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

ART.37

Per le imprese industriali e commerciali,
che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa
hanno stabilimenti ed impianti, nell’ accertamento dei redditi viene determinata
la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L’ imposta relativa a detta quota compete
alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

ART.38

Lo Stato verserà annualmente alla Regione,
a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano
economico, nell’ esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore
ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale
della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per
il precedente computo.

ART.39

Il regime doganale della Regione è di
esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa
la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione
del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le
macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla
trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

ART.40

Le disposizioni generali
sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E’ però istituita presso
il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una
camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le
valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli
emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti
siciliani.

ART.41

Il Governo della Regione
ha facoltà di emettere prestiti interni.

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE

ART.42

L’ Alto Commissario e la Consulta regionale
della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni
fino alla prima elezione dell’ Assemblea regionale, che avrà luogo a cura del
Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto,
in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali
sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni
provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di
ogni circoscrizione.

ART.43

Una Commissione paritetica di quattro
membri nominati dall’ Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato,
determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale
dallo Stato alla Regione, nonché le norme per l’ attuazione del presente Statuto.

Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946,
n°1333.

REGIO
DECRETO LEGISLATIVO

15 MAGGIO 1946 N° 455

APPROVAZIONE
DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

UMBERTO II RE D’ITALIA

Visto il decreto legge luogotenenziale
25 giugno 1944, n.151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n.98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Articolo unico.

E’ approvato, nel testo allegato, firmato,
d’ ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della
Regione siciliana.

Lo Statuto predetto sarà sottoposto all’
Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova Costituzione dello
Stato.

Ordiniamo che il presente decreto munito
del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d’ Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 Maggio 1946.

UMBERTO

DE GASPERI – NENNI – CIANCA – ROMITA –
TOGLIATTI – SCOCCIMARRO – CORBINO – BROSIO – DE COURTEN – CEVOLOTTO – MOLE’
– CATTANI – GULLO – LOMBARDI – SCELBA – GRONCHI – BARBARESCHI – BRACCI – GASPAROTTO.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI. Registrato
con riserva alla Corte dei Conti, addì 9 giugno 1946. Atti del Governo, registro
n° 10, foglio n° 224 – Frasca .

LEGGE
COSTITUZIONALE

26 FEBBRAIO 1948 N° 2

CONVERSIONE
IN LEGGE COSTITUZIONALE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il primo comma della XVII disposizione
transitoria e l’ art. 116 della Costituzione:

PROMULGA

la seguente legge costituzionale, approvata
dall’ Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

ART.1

Lo Statuto della Regione siciliana, approvato
col decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, fa parte delle leggi costituzionali
della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’ art. 116 della Costituzione.

Ferma restando la procedura di revisione
preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o
dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente
legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l’ Assemblea
regionale della Sicilia.

ART.2

La presente legge costituzionale entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1948.

DE NICOLA DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI (Gazzetta
Ufficiale della R.I. n.58 del 9 marzo 1948).

Convertito in legge costituzionale
il 26 febbraio 1948.

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