Statuto della Regione Siciliana commentato

Ci permettiamo di invitarVi a leggere lo Statuto della Regione Siciliana con quella attenzione che merita e per intero, così ognuno di Voi potrà rendersi conto di quale enorme strumento di autonomia e di autogoverno i Siciliani hanno a disposizione.
Solo attraverso la lettura dello Statuto i Siciliani potranno finalmente comprendere quale enorme danno è stato perpetrato ai loro danni da una classe politica siciliana priva di “amore e di interesse” per la Sicilia e che per incapacità, opportunismo e miopia politica non ha voluto “governare” nel diritto e nella giustizia.
La Sicilia ed i Siciliani sono stati oggetto del più clamoroso e beffardo imbroglio della storia siciliana, molto più di quello perpetrato da Casa Savoia con il plebiscito d’annessione al Regno d’Italia, definito dal Primo Presidente della Corte di Cassazione di Firenze Pasquale Calvi: “l’atto più spudorato e sleale che potesse commettere un governo”.

LEGGE COSTITUZIONALE

26 FEBBRAIO 1948 N°2

CONVERSIONE IN LEGGE COSTITUZIONALE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l’art. 116 della Costituzione:

PROMULGA

la seguente legge costituzionale, approvata dall’Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

— ART.1 – Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 della Costituzione. Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l’Assemblea regionale della Sicilia. (*)

–ART.2 – La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1948.

DE NICOLA DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI (Gazzetta Ufficiale della R.I. 9 marzo 1948, n.58).

Nota: (*) abbiamo voluto evidenziare il secondo comma dell’articolo 1 per sottolineare quanto gravi e lesivi del diritto sono stati gli strappi dei Giudici della Corte Costituzionale.

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REGIO DECRETO AMMINSTRATIVO

15 MAGGIO 1946 N. 155

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

UMBERTO II RE D’ITALIA

VISTO il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, m. 151

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri, Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

E’ approvato, nel testo allegato, firmato, d’ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione Siciliana.

Lo Statuto predetto sarà sottoposto all’Assemblea Costituente, per essere coordinato (*) con la nuova Costituzione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillodi Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946

UMBERTO II

De Gaspeti – Nenni – Gianca – Romita – Togliatti – Scoccimarro – Corbino-Brosio – De Courten – CEVELOTTO – Molè – Gullo – Lombardi – Scelba – Gronchi – Barbareschi – Bracci – Gasparotto

VISTO, il Guardasigilli: Togliatti. Registrato con riserva alla Corte dei Conti, addì 9 Giugno 1946. Atti del Governo, registro n. 10, foglio 224. Frasca

Nota: (*) Anche qui è importante sottolineare come il decreto di promulgazione dispone il coordinamento dello Statuto con la Costituzione; lo Statuto quindi fa parte delle norme Costituzionali e come tale ogni intervento su di esso può avvenire solo attraverso una legge costituzionale. I Giudici della Corte Costituzionale non solo sono intervenuti ma hanno modificato le norme che invece avrebbero dovuto tutelare.

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

ARTICOLO 1

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione

La città di Palermo è il capoluogo della Regione

Titolo I

ORGANI DELLA REGIONE

ART.2

Organi della Regione sono: l’Assemblea, la Giunta e il Presidente regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I

Assemblea regionale

ARTICOLO 3

L’Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall’Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche

I Deputati rappresentano l’intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza

ARTICOLO 4

L’Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidente, i Segretari dell’Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l’esercizio delle funzioni spettanti all’Assemblea regionale

ARTICOLO 5

I Deputati, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano nell’Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell’Italia e della Regione (*)

Nota (*) Sembra evidente che essendo provate le violazioni allo Statuto, i deputati dell’Assemblea hanno mancato al loro solenne giuramento.

ARTICOLO 6

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell’Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell’esercizio della loro funzione

ARTICOLO 7

I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all’Assemblea

ARTICOLO 8 (*)

Il Commissario dello Stato di cui all’art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato

L’ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l’Assemblea regionale nel termine di tre mesi

Nota (*): L’Ufficio del Commissario di Stato ha contribuito con la sua “latitanza” a portare la Sicilia nella situazione di non diritto e di illegalità.

SEZIONE II

Presidente regionale e Giunta regionale.

ARTICOLO 9

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall’Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell’Amministrazione

ARTICOLO 10

Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall’Assessore da lui designato

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell’Assemblea convocherà entro quindici giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente regionale

TITOLO II

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

SEZIONE I

Funzioni dell’Assemblea regionale.

ARTICOLO 11

L’Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati

ARTICOLO 12

L’iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell’Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali

I regolamenti per l’esecuzione delle leggi formate dall’Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale

ARTICOLO 13

Le leggi approvate dall’Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all’art. 29, comma 2 , e pubblicati nella << Gazzetta Ufficiale della Regione >>

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento

ARTICOLO 14 (*)

L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civici;

d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità

Nota sull’articolo 14 : La Regione Siciliana ha legiferato spesso in maniera controversa per le materie contenute nell’articolo, molto spesso però ha “delegato” il governo nazionale.

E’ però curioso come a proposito delle miniere, ma più in particolare dell’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, si sia creato un inutile contenzioso con lo Stato per “affermare” il principio di “legislazione esclusiva”. In questo settore, come ovviamente in quello minerario “in sento stretto” del termine, la Regione Siciliana non ha mai perso la sua podestà legislativa ma ha fatto fatica a adeguarsi alle norme europee emanate dalla Comunità Europea con la Direttiva 94.

Il Decreto Legislativo 625 del 25.11.1996 non è intervenuto sulla questione podestà legislativa ma ha solo indicato i criteri di uniformità dettati dalla CE alla quale anche la Sicilia ha dovuto uniformarsi.

Con molto ritardo il governo regionale ha promulgato la legge regionale n. 14 del 3/7/2000 con la quale recepiva, dopo oltre 4 anni, la direttiva comunitaria.

ARTICOLO 15 (*)

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana

L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali

Nota (*) . Si evince in modo molto chiaro che in Sicilia non sono previste le province e gli enti ed uffici connessi. Inoltre, essendo l’ordinamento della Regione basato solo sulla Regione stessa, sui comuni e sui liberi consorzi dei comuni, è conseguente che gli uffici prefettizi in Sicilia sono “una forzatura” costituzionale.

ARTICOLO 16 (*)

L’ordinamento amministrativo di cui all’articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale

Nota (*) : Come si può notare le violazioni allo Statuto sono iniziate fin dalla prima Assemblea regionale che avrebbe dovuto regolare l’ordinamento della Regione secondo i principi dell’articolo 15.

ARTICOLO 17 (*)

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria;

e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

g) annona;

h) assunzione di pubblici servizi;

i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale

Nota (*): I risultati della situazione in Sicilia stanno a dimostrare quanta incapacità e miopia hanno dimostrato i politici siciliani nell’applicare, quando sono stati applicati, i principi di podestà sulle materia indicate. Ogni commento è superfluo.

ARTICOLO 18

L’Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato

ARTICOLO 19

L’Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale

L’esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato

All’approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione

SEZIONE II

Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.

ARTICOLO 20

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un’attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all’Assemblea regionale ed al Governo dello Stato

ARTICOLO 21 (*)

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione

Nota (*) : Il terzo comma dell’articolo la dice lunga sui poteri che “avrebbe” il Presidente della Regione se fosse “fedele” al giuramento prestato prima d’iniziare il suo esercizio. I Presidenti della regione hanno invece preferito “non esercitare” il diritto/dovere di presenziare al Consiglio dei Ministri per tutelare gli interessi siciliani. Hanno preferito rimane subalterni e disciplinati agli ordini provenienti dal Centro.

ARTICOLO 22

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione

TITOLO III

ORGANI GIURISDIZIONALI

ARTICOLO 23

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione

Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato

ARTICOLO 24 (1)

È istituita in Roma un’Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte

L’onere finanziario riguardante l’Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione

ARTICOLO 25 (1)

L’Alta Corte giudica sulla costituzionalità: a) delle leggi emanate dall’Assemblea regionale; b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione

ARTICOLO 26 (1)

L’Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell’esercizio delle funzioni di cui al presente statuto, ed accusati dall’Assemblea regionale

ARTICOLO 27 (1)

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l’Alta corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest’ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell’Assemblea regionale

Nota (1) : Gli articoli che prevedono danno il senso della grande autonomia politica ed amministrativa ottenuta dalla Sicilia nel 1946. Malgrado ciò, come abbiamo ampiamente argomentato prima, i Giudici della Corte Costituzionale, prevaricando i compiti del Parlamento italiano e Siciliano sono intervenuti per “cancellare” dalla Carta Costituzionale lo strumento dell’Alta Corte.

Il Commissario di Stato per la Sicilia, eccetto poche eccezioni, ha contribuito con la “sua disattenzione” al perseverarsi di situazioni illecite e non costituzionali.

ARTICOLO 28 (2)

Le leggi dell’Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall’approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l’Alta Corte

ARTICOLO 29 (2)

L’Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell’impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell’Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione

Nota (2): Come si può ben notare, la Corte Costituzionale, “dovrebbe” garantire quel rispetto reciproco tra Stato e Regione e quindi intervenire sulle controversie.

E’ come dire che il pubblico ministero in processo svolge anche il compito di avvocato difensore dell’imputato.

ARTICOLO 30

Il Presidente regionale, anche su voto dell’Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all’art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l’Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione

TITOLO IV

POLIZIA.

ARTICOLO 31 (*)

Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l’impiego delle Forze armate dello Stato

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’Isola, dei funzionari di polizia

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi

Nota (*): Prima di commentare questo articolo si ritiene che sia il caso di ricordare come uomini come Falcone, Borsellino, Piersanti Mattarella,sono morti per aver voluto difendere il diritto in Sicilia e la sicurezza dei cittadini. Il Presidente della Regione Siciliana non ha mai provveduto ad esercitare il suo “dovere” di garantire l’ordine pubblico nell’Isola. Si è colpevolmente espropriato dei suoi compiti. E’ difficile spiegare i motivi di questa grave violazioni allo Statuto. Si parla di incapacità, di opportunismo politico ma qualcuno ipotizza per semplice “codardia”. Meglio vivi con un potere limitato e subordinato che eroi morti.

TITOLO V

PATRIMONIO E FINANZE.

ARTICOLO 32

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale

ARTICOLO 33 (*)

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell’articolo precedente

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione

Nota (*): La questione relativa alle responsabilità sui beni archeologici, paleontologici ed artistico, nonché le cose di interesse storico andrebbe esplicitata con un documento a parte. CI si limita solo a far osservare come lo Stato “è prepotentemente” presente nell’Isola con proprie strutture e uomini che intervengono in materie di competenza della Regione.

ARTICOLO 34

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione

ARTICOLO 35 (*)

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all’epoca del pagamento

ARTICOLO 36 (*)

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate nei monopoli dei tabacchi e del lotto

Nota (*): Come esplicitato nel testo del documento l’autonomia politica ed amministrativa dipendono dall’autonomia finanziaria. La classe politica siciliana si è resa complice del governo nazionale nel distruggere uno dei pilastri “fondamentali” dell’Autonomia e dell’autogoverno in Sicilia sanciti dallo Statuto Siciliano.

ARTICOLO 37 (*)

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi

L’imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima

Nota (*) Inutile sottolineare che la violazione all’articolo precedente comporta conseguentemente anche la violazione dell’articolo 37. Nessun reddito d’impresa viene riscosso dalla Regione. Tutto viene introitato dallo Stato attraverso i suoi uffici riscossione.

ARTICOLO 38 (*)

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell’esecuzione di lavori pubblici

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo

Nota (*) La sudditanza della classe politica siciliana a quella nazionale è arrivata al punto suggere loro di “non protestare” per lo stop ai trasferimenti di cui al comma 1 imposto dallo Stato dal 1990.

Ma fino al 1990 non è stato mai attuato alcun “bilanciamento” regionale sui redditi dei lavoratori siciliani . Allora viene spontaneo chiedersi dove sono andati a finire i capitali che lo Stato ha versato alla Regione per oltre quarant’anni ?

ARTICOLO 39

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché’ il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione

Nota (*) Non risulta l’esenzione doganale prevista al comma terzo sia mai stata concessa ad alcuno.

ARTICOLO 40 (*)

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione

È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani

Nota (*) L’importanza di questo articolo è chiara. Il motivo per cui la Regione Siciliana non l’ha mai applicato può essere altrettanto chiaro.

ARTICOLO 41

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni

Disposizioni transitorie.

ARTICOLO 42

L’Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell’Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall’approvazione del presente statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione

ARTICOLO 43 (*)

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall’Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l’attuazione del presente statuto

Nota (*) Una unica osservazione! Da oltre mezzo secolo esiste una “istituzione paritetica” che ha dato e continua a dare “asilo” a quattro “alti funzionari. Sarebbe interessante sapere quanti membri si sono susseguiti nella commissione bivaccando e bighellonando per oltre mezzo secolo.

“L’Altra Sicilia”
al servizio della Sicilia e dei Siciliani

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