Caso Di Girolamo: il testo dell’ordinanza del gip.

Pubblichiamo il testo integrale dell’ordinanza con la quale il gip Figliolia chiede gli arresti domiciliari per il senatore del PdL eletto in Europa, Nicola Di Girolamo.
Nella vicenda sono coinvolti in maniera forte, fra gli altri, Gian Luigi Ferretti e Stefano Andrini.

Italia chiama Italia si è occupata del caso Di Girolamo fin dall’inizio, fin dalla denuncia mediatica di Raffaele Fantetti, che prima di tutti gli altri aveva voluto richiamare all’attenzione degli addetti ai lavori, ma non solo, la situazione di Nicola Di Girolamo, il senatore del Popolo della Libertà che, in un modo o nell’altro, è stato eletto in Europa alle passate elezioni politiche.

Di Girolamo si è iscritto all’Aire troppo tardi, denunciava Fantetti, per cui la sua candidatura nella circoscrizione estero è inammissibile.

Sul caso Di Girolamo abbiamo intervistato lo stesso Fantetti, e poi Francesco Paolo Catania, presidente del movimento “L’Altra Sicilia”, che ci ha raccontato il suo incontro – casuale – con Di Girolamo al consolato italiano in Belgio. In quell’occasione, era presente anche GianLuigi Ferretti, membro del comitato di presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

Oggi vi proponiamo, qui di seguito, il testo dell’ordinanza del gip Figliolia, con la quale la magistratura chiede gli arresti domiciliari per il senatore pidiellino. Il testo è abbastanza lungo, ma molto chiaro e preciso, e vale la pena leggerlo per intero. Lo consigliamo ai nostri lettori, se vogliono capire fino in fondo ciò che è successo e ciò che potrebbe ancora succedere per quanto riguarda il caso Di Girolamo.

In particolare, nell’ordinanza del gip vengono menzionati anche GianLuigi Ferretti e Stefano Andrini. Andrini, fra l’altro, è stato anch’egli, come Di Girolamo, candidato alle ultime elezioni, sempre nella circoscrizione estero, ma questa volta nella ripartizione Sud America, nella lista dell’ex senatore italoagentino, Luigi Pallaro.

Il ruolo di Ferretti e Andrini nella vicenda Di Girolamo, come si legge nel documento a seguire, non è stato per nulla secondario. Anzi, è iniziato tutto proprio con una telefonata di Andrini ad un vecchio amico residente in Belgio, tale Oronzo Cilli, che ascoltato dal gip ha raccontato, fra l’altro: “Stefano Andrini mi telefonò a fine gennaio scorso chiedendomi se avevo ancora casa a Bruxelles, dicendomi che aveva un suo amico che aveva bisogno di trasferire la residenza a Bruxelles e che doveva iscriversi all’AIRE per la candidatura alle elezioni. Poiché Andrini sapeva che io avevo in passato lavorato al Consolato d’Italia, mi chiese se conoscevo qualcuno e se potevo accompagnare a metà febbraio in Consolato il Di Girolamo, che doveva recarsi a Bruxelles in Consolato insieme a tale Ferretti Gianluigi per sbrigare le relative pratiche di iscrizione all’AIRE e per il rilascio del certificato elettorale. Successivamente il 18 febbraio 2008 ho incontrato Andrini e Di Girolamo a Roma e loro mi dissero che Di Girolamo era stato a Bruxelles, ma non era riuscito a definire la sua pratica, per cui mi chiesero quando sarei andato a Bruxelles per poter accompagnare il Di Girolamo in Consolato dal Mattiussi. I primi giorni di marzo mi telefonò Andrini chiedendomi se fossi a Bruxelles ed alla mia risposta positiva mi disse che il 5 marzo ci sarebbe stato Di Girolamo a Bruxelles. Di Girolamo mi ha telefonato sul cellulare belga la sera prima confermando la sua venuta a Bruxelles e quindi abbiamo preso appuntamento davanti al Consolato alle ore 9,00 del 5 marzo”.

E’ evidente, quindi, come Stefano Andrini sia stato in qualche modo parte attiva fin dall’inizio. Non solo, ha continuato a farlo. Tanto è vero che sempre Cilli Oronzo, ha riferito che, come si legge nell’ordinanza, “dopo essere stato interrogato dal P.M., quindi la sera del 15.05.2008, si è incontrato con ANDRINI Stefano che aveva voluto sapere il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese ai PP.MM.”.

Insomma, il candidato alla Camera di Pallaro si è occupato da vicino fin dall’inizio di sistemare le cose in modo tale da aiutare il Di Girolamo ad avere una “regolare” residenza all’estero prima possibile.

E Ferretti? Catania l’ha raccontato per primo: era al consolato italiano in Belgio per accompagnare l'”amico” – come Ferretti stesso l’ha definito – Di Girolamo. Abbiamo già avuto modo di spiegare ai nostri lettori, nei giorni scorsi, che fra Ferretti e Di Girolamo c’è più che amicizia. Infatti, i due sono soci della cooperativa a cui è intestata una pubblicazione diretta dallo stesso Ferretti. Di Girolamo è entrato a far parte della cooperativa poco prima delle elezioni, sborsando un bel po’ di soldi. Addirittura, in quel periodo, quando abbiamo chiesto conferma di questo a persone vicine allo stesso Di Girolamo, ci avevano risposto “quel giornale? E’ di Di Girolamo, se l’è comprato”. Se ce ne sarà bisogno, solo nelle sedi opportune, siamo disposti a fare nome e cognome di chi ci ha risposto così.

Ancora: Ferretti, nella risposta a Catania pubblicata da questo portale lunedì scorso, descrive Di Girolamo, appunto, come un amico. Tuttavia, questo non è quello che dichiara ai giudici. Dal testo dell’ordinanza del gip Figliolia: “Il predetto (Ferretti, ndr) dichiarava di non avere mai conosciuto, prima della sua candidatura, il Di Girolamo, che aveva comunque aiutato nella campagna elettorale e che aveva accompagnato, su sua richiesta, a Bruxelles il 14.2.2008, dove insieme si erano recati in Consolato”. Capito? Allora, Di Girolamo per Ferretti è un amico, o uno sconosciuto? E in quanto tempo sarebbe nata l’amicizia, se prima della candidatura i due non si conoscevano nemmeno? E il 14 febbraio, Ferretti aveva già la sicurezza che Di Girolamo sarebbe stato candidato? Questo non possiamo saperlo…

Inoltre, nel testo dell’ordinanza, leggiamo anche che Ferretti “era stato escluso come candidato rappresentante degli italiani all’estero dal comitato che si era occupato della scelta delle candidature”. In effetti la voce di una eventuale candidatura di Ferretti, all’epoca, girava e come. Oggi ne abbiamo conferma: ma non è stato Ferretti a non volersi candidare; è stato invece il comitato “che si era occupato della scelta delle candidature” a non voler metterlo in lista.

Anche il ruolo di Ferretti, quindi – come già molti sospettavano fin da quando Catania, intervistato da Italia chiama Italia, aveva raccontato l’incontro, ripetiamo, casuale, con lui e Di Girolamo nel consolato italiano a Bruxelles – è stato tutt’altro che secondario. Anzi, leggendo l’ordinanza del gip, si ha quasi l’impressione che i veri registi di tutto ciò che ha fatto Di Girolamo, siano Andrini e Ferretti. Così si evince dall’ordinanza, non è una nostra opinione. E le dichiarazioni in procura di GianLuigi Ferretti, secondo gli stessi inquirenti, non sempre “risultano veritiere”. E più precisamente, sempre dal testo dell’ordinanza: “Di particolare interesse appaiono le dichiarazioni del Ferretti, che da un lato confermano le risultanze investigative con particolare riferimento al fatto, che al momento in cui si era recato in Consolato, il Di Girolamo non aveva ancora presentato alcuna richiesta di residenza. Gli assunti del Ferretti, sotto altro aspetto, evidenziano il forte tentativo di inquinamento probatorio in corso. Infatti deve escludersi, per quanto documentalmente accertato, che il Di Girolamo si sia mai recato presso il Comune di Etterbeek o presso il Comune di Woluwe – Saint – Pierre prima dell’8.5.2008. Sul punto le dichiarazioni del Ferretti non appaiono veritiere. Gli assunti del Ferretti, contrastano, inoltre, anche con quanto risultante dalle dichiarazioni di Mattiussi Aldo, di Ciannella Filomena e dello stesso Console Sorrentino”.

E ancora: “Gli assunti del Ferretti contrastano fortemente con quanto dichiarato da Cilli Oronzo, il quale è il titolare dell’appartamento situato in Avenue de Tervueren n. 143 Woluwe Saint Pierre. Il CILLI davanti ai P.M. ha dichiarato che il Di Girolamo non aveva mai risieduto o abitato presso quell’indirizzo; si trattava di un indirizzo di comodo che lui stesso aveva fornito al Di Girolamo su richiesta di un suo amico, Andrini Stefano”.

Insomma, cari amici, ci troviamo di fronte a qualcosa di grande, più grande di quanto noi stessi ci eravamo immaginati. Al di là della decisione di Palazzo Madama, al di là di ciò che accadrà al Senatore Di Girolamo, ormai, è il caso di dirlo, lo sputtanamento è completo. Di Girolamo non sarà mai visto dagli italiani residenti all’estero come un loro rappresentante in parlamento, se mai ci dovesse restare. E anche Ferretti e Andrini, in tutta la vicenda, non fanno certo una bella figura, anzi.

Cari lettori, se siete arrivati a leggere fin qui, allora fate un ulteriore sforzo e leggetevi il testo integrale dell’ordinanza. E’ necessario, se volete avere le idee chiare, anche se, con questa prima parte, abbiamo voluto fornirvi i dettagli più utili a capire l’intera vicenda.

IL TESTO DELL’ORDINANZA DEL GIP FIGLIOLIA

“TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SEZIONE 5°.

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA Piazza Madama, ROMA

Visto l’articolo 68 della Costituzione;
Visti gli articoli 4 e 5 della Legge 20 giugno 2003 n. 140;
Vista la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari avanzata dal P.M. in data 4 giugno 2008 nei confronti di DI GIROLAMO Nicola Paolo nato a Roma il 25.6.1960;
Vista l’ordinanza del G.I.P. in data 07/06/2008 di applicazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di or GIROLAMO Nicola Paolo per i seguenti reati con riferimento a quelle ipotesi criminose per le quali è consentita l’emissione di misure cautelari personali:
Di Girolamo
a) del delitto p. e p. dall’art. 81 cpv, 294 C.p. per avere attentato ai diritti politici dei cittadini:
– in particolare, per avere, con inganno, consistente nel rappresentare falsamente di essere residente all’ estero conformemente a quanto richiesto dall’art. 8 comma l lettera b) della Legge 27/12/2001 n. 459, determinato i sottoscrittori della lista “Il Popolo della Libertà – Presidente Berlusconi” ed i presentatori della stessa ad esercitare la suddetta facoltà del proprio diritto politico di elettorato in modo difforme dalla loro volontà tesa ad ottenere, con ogni evidenza, la partecipazione alle elezioni per il Senato della Repubblica per la Circoscrizione Estero – Ripartizione Europea di elettori aventi i requisiti richiesti dalla legge per l’elettorato passivo;
– per aver determinato un numero rilevante di elettori ad esprimere la propria preferenza per un candidato che, non avendone i requisiti, non poteva essere validamente proclamato eletto e conseguentemente non può esercitare il mandato elettorale conferitogli con il voto.
In Roma dal 14/02/ 2008 al 10/04/42008
Di Girolamo
b) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 495 I, II e III comma n. l), 61 n. 2 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere i reati di cui ai seguenti capi c) e d):
– affermava falsamente a Ciannella Filomena, funzionaria del Consolato d’Italia a Bruxelles e responsabile dell’Ufficio dell’Anagrafe Consolare, di essere residente in Belgio, nel comune di Etterbeek, in Avenue de Tervueren n. 143, al fine di ottenere l’iscrizione all’anagrafe di quel Consolato e, conseguentemente, l’iscrizione nel registro degli elettori della relativa circoscrizione consolare, previa cancellazione dall’Anagrafe dei residenti del comune di Roma e l’iscrizione nel registro AIRE dello stesso comune.
In Bruxelles, negli uffici del Consolato d’Italia il 14/2/2008.
Con l’aggravante, di dichiarazione relativa ad atti dello stato civile.
Di Girolamo
c) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 48, 479, 61 n. 2 c.p. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere i reati di cui ai capi d) ed e), induceva in errore, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo che precede, Ciannella Filomena, funzionaria del Consolato d’Italia a Bruxelles, e responsabile dell’Ufficio dell’Anagrafe Consolare che, pertanto, comunicava all’Anagrafe del Comune di Roma l’avvenuta iscrizione del Di Girolamo nell’Anagrafe consolare a seguito del trasferimento della sua residenza da Roma a Etterbeek (Avenue de Tervueren n. 143) e contestualmente richiedeva il nulla osta all’iscrizione del Di Girolamo nelle liste elettorali di quel Consolato; in tal modo, la Ciannella, da un lato, induceva a propria volta, in errore i funzionari competenti dell’Anagrafe del Comune di Roma che procedevano erroneamente sia alla cancellazione del Di Girolamo dalla popolazione residente a Roma sia alla iscrizione del Di Girolamo nell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) del Comune di Roma (atto ideologicamente falso) e, dall’altro, procedeva lei stessa, a seguito dei citati atti dell’Ufficio dell’Anagrafe di Roma e del richiesto nulla osta, alla iscrizione del Di Girolamo néll’elenco (aggiunto) degli elettori dello stesso Consolato, così formando i relativi atti pubblici ideologicamente falsi.
In Bruxelles, negli uffici del Consolato d’Italia il 14/2/2008 ed in Roma, negli uffici dell’Anagrafe del Comune, il 15/2/2008.
Di Girolamo
d) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 C.p., 479, 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso con Mattiussi Aldo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo e), formavano i seguenti atti pubblici falsi:
– il certificato, rilasciato a Di Girolamo Nicola Paolo il 5/3/2008 dal Consolato d’Italia a Bruxelles. in cui il Mattiussi, firmando “per il Console” attestava falsamente che Di Girolamo Nicola Paolo era residente a Avenue de Tervueren n. 143 – 1040 Etterbeek – Belgio ed era iscritto, nell’anagrafe del Consolato, nelle liste elettorali della Ripartizione Europa;
la dichiarazione, in data 5 marzo 2008, di accettazione della candidatura con la sottoscrizione del Di Girolamo e l’autenticazione della firma di quest’ultimo da parte del Mattiussi che, firmando”per il Console” dava atto, conformemente a quanto richiesto dalla legge sulla autenticazione, di aver ammonito lo stesso Di Girolamo sulla responsabilità penale che avrebbe gravato sullo stesso nell’ipotesi di dichiarazione false o mendaci, ma procedeva egualmente all’autenticazione della firma del Di Girolamo malgrado fosse a conoscenza, che il Di Girolamo non fosse residente in Belgio alla Avenue de Tervueren n. 143 del comune di Etterbeek, in realtà domicilio di Oronzo Cilli.
In Bruxelles, negli uffici del Consolato d’Italia il 5/3/2008.
Di Girolamo
e) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 48, 61 n. 2 c.p., 100 DPR 30/3/1957 n. 361 così come modificato dall’art. 1 Legge 2/3/2004 n. 61 perché, in concorso con Mattiussi Aldo e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e attraverso l’utilizzazione degli atti falsi di cui al capo d), inducevano in errore Valentino Valentini e Rita Marino, legali rappresentanti dell’Associazione Politica Nazionale “Il Popolo della Libertà” che, provvedevano a depositare a Roma, il 10/3/2008 presso il competente Ufficio elettorale Centrale Circoscrizione Estero, la lista dei candidati per le elezioni per il Senato della Repubblica, per la Ripartizione Europa, contenente il nome del candidato Nicola Paolo Di Girolamo e a produrre i documenti necessari per l’ammissione della lista e dei candidati, tra i quali i documenti falsi di cui al capo d); in tal modo, venivano, a loro volta, indotti in errore i componenti dell’Ufficio Centrale Circoscrizione Estero che formava i seguenti atti pubblici:
– il decreto in data 11/3/2008 di ammissione della lista citata e dei candidati in cui si attestava che questi ultimi (e quindi falsamente anche il Di Girolamo) erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed, in particolare, di quello della residenza all’estero previsto dall’ art. 8 comma l lettera b) della Legge 27/12/200 l n. 459;
– il provvedimento in data 26/4/2008 con cui l’Ufficio Circoscrizionale procedeva a proclamare eletto, quale senatore per la Ripartizione Europea, il seno Nicola Paolo Di Girolamo.
Di Girolamo
f) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p. perché, in concorso con Mattiussi Aldo funzionario del Consolato d’ Italia a Bruxelles, mediante le condotte di cui ai capi d) ed e), riusciva illegittimamente a candidarsi alle elezioni per il Senato della Repubblica nella circoscrizione elettorale Estero-Europa, pure in mancanza del requisiti necessari, così arrecando a se stesso un vantaggio patrimoniale con danno ingiusto ai candidati concorrenti,
In Bruxelles presso il Consolato d’Italia il 5/3/2008
Di Girolamo
g) delitto. p. e p. dagli artt. 81 cpv , 110 e 323 c.p. per essersi accordato can Mattiussi Aldo, affinché questi, in qualità di funzionario del Consolato d’Italia a Bruxelles nella svolgimento delle sue funzioni e del suo servizio, violando le norme di legge in materia elettorale, consegnasse illegittimamente il plico elettorale, destinata a “DI GIROLAMO NICOLA PAOLO AVENUE DE TERVUEREN N. 143 ETTERBEEK” e restituita dalle paste belghe per essere inesistente l’indirizza apposto sulla busta contenente il plico, nelle mani di Ferrante Daria, presentatasi a ritirarla per conto dello stesso Di Girolama, così facendo falsamente apparire regolarmente consegnato il plico stesso (che il Di Girolamo non aveva diritto a ricevere non essendo residente in Belgio), al fine di consentire al Di Girolamo l’illegittimo esercizio del diritto di voto con proprio beneficio patrimoniale, e con un danno ingiusto per gli altri candidati alle elezioni per il Senato della Repubblica, concorrenti nella Circoscrizione elettorale Estero – Ripartizione Europa.
In Bruxelles, presso il Consolato d’Italia, in epoca di poco antecedente al 10 aprile 2008
Di Girolamo
h) del delitto p. e p. dall’art. 100 DPR 30/3/1957 n. 361, così come modificata dall’art. 1 Legge 2/3/2004 n. 61 e dall’art. 18 comma 1 Legge 27/12/2001 n. 459, per aver indotto Ferrante Daria a votare le schede elettorali consegnategli indebitamente dal Mattiussi e di cui al capo g), così violando le norme relative alla corretta espressione del voto, al fine di procurarsi illegittimamente un ingiusto vantaggio patrimoniale con danno degli altri candidati alle elezioni per il Senato della Repubblica, concorrenti nella Circoscrizione elettorale Estero- Europa; schede che egli non avrebbe comunque potuto ricevere e votare non trovandosi a Bruxelles.
In Bruxelles, in data anteriore e prossima al 10/4/2008 .
i) del delitto. p. e p. dall’art. 496 C.p. perché, interrogato dai PPMM nel presente procedimento e richiesto delle sue generalità affermava falsamente di essere residente in Bruxelles in Avenue de Tervueren n. 143, pure essendo stato ammonita, ai sensi dell’art. 64 c.p.p. e 21 disp.att.c.p.p., dell’obbligo di dire la verità.
In Roma il 10.5.2008
Al fine di pater eseguire la misura cautelare emessa nei confronti del Senatore Di Girolamo Nicola Paolo ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione e dell’articolo 4 della Legge n. 140/2003 si chiede l’autorizzazione all’arresto dell’indagato esponendosi di seguito gli elementi su cui si fonda il predetto provvedimento cautelare.

Gli esiti delle complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, consentivano di raccogliere un compendio indiziario di particolare gravità a conferma delle ipotesi accusatorie formulate nei confronti degli indagati nel presente procedimento e con specifico riferimento al ruolo criminale svolto dal DI GIROLAMO Nicola Paolo. Gli operanti avevano rilevato l’esistenza di irregolarità in ordine alla presentazione della candidatura alla carica di Senatore della Repubblica Circoscrizione Estero – Ripartizione Europa, di DI GIROLAMO Nicola Paolo. In particolare lo stesso aveva effettuato la richiesta di iscrizione all’ A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero), presso il Consolato Italiano a Bruxelles, senza aver conseguito l’effettiva residenza in quel Paese.
Il Di Girolamo Nicola Paolo, oggi eletto al Senato della Repubblica, si era presentato nelle ultime elezioni politiche pur non sussistendo i presupposti previsti dalla legge per essere candidato alle elezioni nella circoscrizione Estero in quanto privo della residenza all’estero presupposto questo previsto dall’art. 8, comma l, letto b), Legge 27 dicembre 200l, n. 459, che così recita: “Possono candidarsi per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero, esclusivamente i cittadini italiani che siano residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, e che abbiano compiuto, rispettivamente, il quarantesimo e il venticinquesimo anno di età, entro il primo giorno delle elezioni”. Deve preliminarmente evidenziarsi, al fine di meglio comprendere la gravità delle condotte riferibili all’indagato, quali siano le procedure idonee ad ottenere il presupposto della residenza all’estero, requisito questo indispensabile ed imprescindibile per la candidatura nella circoscrizione estero.

Presso i Consolati d’Italia all’estero, ed in particolare in Belgio, gli interessati devono presentare la documentazione attestante l’acquisita residenza nel Paese straniero. Il cittadino Italiano richiede a questo punto al Consolato Italiano l’iscrizione all’A.I.R.E del Comune di Roma. Trattasi dell’ufficio dell’anagrafe Italiana dei cittadini residenti all’estero. La richiesta d’iscrizione all’A.I.R.E. comprende sostanzialmente anche l’istanza di iscrizione all’anagrafe consolare del Consolato d’Italia nel paese straniero. Il Consolato, sulla base della documentazione attestante l’acquisita residenza all’estero, accetta la richiesta d’iscrizione all’A.I.R.E., che viene poi inviata agli uffici del Comune di Roma perché i predetti procedano in conformità. Contemporaneamente il Consolato iscrive il cittadino italiano all’anagrafe consolare del Consolato d’Italia all’estero, salvo che emergano elementi ostativi come per esempio precedenti penali con limitazioni dei diritti civili in Italia.

Tanto premesso tornando alla disamina delle fattispecie criminose contestate al DI GIROLAMO deve evidenziarsi come lo stesso non fosse residente in nessuna delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione estero. L’indagato ha reiteratamente affermato in molteplici dichiarazioni formali che hanno costituito l’oggetto di atti pubblici di essere residente all’estero, riuscendo ad ottenere una candidatura a lui non spettante in assenza dei requisiti di legge e di essere proclamato Senatore della Repubblica Italiana sul falso presupposto della sussistenza di tutti gli elementi di legge previsti in materia.

Il Di Girolamo nella sua richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. del Comune di Roma ha dichiarato falsamente di essere residente in Belgio, nel Comune di Etterbeek 1040, Avenue de Tervueren n. 143.
Tale affermazione, si è subito rivelata falsa in quanto, tra l’altro, nel territorio del Comune di Etterbeek non esiste alcuna Avenue de Tervueren n. 143.

La Procura della Repubblica ha subito avviato una attività rogatoriale presso la Procura Federale di Bruxelles per verificare con più approfonditi accertamenti tali emergenze.
La Procura ha, altresì, avviato una attività rogatoriale consolare in forza della quale i PP.MM. hanno proceduto ad una serie di attività di indagine presso il Consolato d’Italia a Bruxelles.
I risultati dell’attività investigativa svolta, resi possibili dalla pregevole ed efficace collaborazione della Procura Federale di Bruxelles, hanno consentito di accertare quanto segue.
In particolare è emerso che l’Avenue de Tervueren situata nel territorio del Comune di Etterbeek non raggiunge il numero civico 143, cioè l’indirizzo indicato dal Di Girolamo, Avenue dé Tervueren n. 143 insiste, invece, nel vicino e confinante Comune di Woluwe – Saint – Pierre. Le false dichiarazioni del DI GIROLAMO appaiono come il frutto di una superficiale osservazione dei luoghi. Avenue de Tervueren attraversa il territorio dei due Comuni, Etterbeek e Woluwe – Saint – Pierre, e ciò ha determinato nel DI GIROLAMO l’errore circa l’identificazione del Comune in cui avrebbe falsamente dichiarato di essere residente. Tale circostanza non poteva non essergli nota se fosse stato realmente residente nel luogo dichiarato o e se avesse espletato le pratiche, presso i competenti uffici dei Comuni citati, volti all’acquisizione della residenza.

Gli ulteriori accertamenti espletati hanno consentito di verificare come il DI GIROLAMO Nicola Paolo non abbia mai risieduto nel territorio di quei Comuni e come lo stesso non abbia mai presentato, presso gli uffici amministrativi competenti, una domanda finalizzata ad ottenere la residenza e/o un permesso di soggiorno.
Il Di Girolamo risultava assolutamente sconosciuto all’anagrafe belga, per cui alcun diritto collegato alla residenza in tale luogo, avrebbe mai potuto esercitare.
Il Di Girolamo, in precedenza sconosciuto agli uffici del Consolato, si era presentato per la prima volta il 14.2.2008, unitamente a tale Ferretti Gian Luigi. Più in particolare i predetti si erano recati presso il competente Ufficio per l’iscrizione all’anagrafe consolare ed all’A.I.R.E. del Comune di provenienza.

Dall’esame del fascicolo personale del Di Girolamo è subito emersa (circostanza, peraltro, confermata dalla responsabile dell’Ufficio Anagrafe Consolare, Ciannella Filomena) che il Di Girolamo non aveva presentato alcuna documentazione dell’Autorità Amministrativa belga che attestasse la sua residenza in Etterbeek né aveva esibito il c.d. “modello 2” che a dire della Ciannella Filomena, in alcuni casi era accettato con riserva dal Consolato pr procedere all’iscrizione in via provvisoria. Il “modello 2″ è l’attestazione da parte dell’autorità belga della presentazione della richiesta di residenza da parte del cittadino straniero. L’istanza sarebbe poi stata accolta dall’Autorità belga agli esiti dei controlli circa l’effettiva residenza presso l’indirizzo indicato nella richiesta” (vedi dichiarazioni di Ciannella Filomena in data 30.4.2008).

In realtà il Di Girolamo, a dire della Ciannella si era limitato ad affermare, a sostegno della sua istanza, di essere residente in “Etterbeek Avenue de Tervueren 143” e di avere, già a quella data, presentato la necessaria richiesta per ottenere la residenza ed il permesso di soggiorno dalla competente Autorità del Comune di Etterbeek. L’indagato non aveva, però, esibito alcuna documentazione ufficiale che suffragasse tale dichiarazione. Gli assunti del DI GIROLAMO risultano del tutto false in quanto se il predetto si fosse presentato al Comune di Etterbeek per avviare le pratiche della sua residenza in Avenue de Tervueren n. 143 gli avrebbero fatto rilevare che tale indirizzo non era situato nel territorio del predetto Comune.

La CIANNELLA Filomena sulla base della predetta falsa dichiarazione, trasmetteva il 14.2.2008 la nota al Comune di Roma – Ufficio A.I.R.E. – e chiedeva l’iscrizione nel registro medesimo del Di Girolamo e, sostanzialmente, il nulla osta al suo inserimento nell’elenco degli elettori della Circoscrizione di Bruxelles.

La Ciannella dichiarava (vedi dichiarazioni di Ciannella Filomena in data 1.5.2008) che, sebbene avesse rilevato la “particolarità” della procedura seguita nella iscrizione del Di Girolamo all’anagrafe consolare (ed, invero, sottolinea al riguardo: “a quanto ricordo, da quando sono in servizio qui, non si è mai provveduto alla iscrizione provvisoria in assenza di documenti di soggiorno come nel caso del Di Girolamo. È avvenuto in concreto in qualche caso che abbia provveduto all’iscrizione provvisoria dietro presentazione del modello 2 con fotografia in cui l’Autorità belga attestava che la persona aveva presentato richiesta per ottenere la carta di soggiorno”), al momento dell’inserimento dei dati del Di Girolamo nel sistema informatico dell’Anagrafe consolare, ella aveva, comunque, apposto, proprio per la necessità di regolarizzazione della pratica, l’annotazione “in attesa dei documenti”.

Effettivamente la consultazione del sistema informatico dell’anagrafe consolare consentiva di verificare che al momento dell’inserimento dei dati del Di Girolamo vi era l’annotazione con la data del 14.2.2008 “in attesa dei documenti”.

In data 5.3.2008, sempre presso gli uffici del Consolato, il Di Girolamo si presentava da Mattiussi Aldo, collaboratore amministrativo a contratto, addetto all’ufficio notarile del Consolato d’Italia a Bruxelles, insieme all’amico ed ex collega di quest’ultimo, Cilli Oronzo. Il Mattiussi autenticava la dichiarazione dell’indagato di accettazione della candidatura in cui, sempre falsamente, il Di Girolamo dichiarava di essere residente nel territorio di quella ripartizione elettorale. Il MATTIUSSI rilasciava all’indagato, pure in mancanza della necessaria delega del Console competente, una certificazione consolare, che lo stesso Mattiussi sottoscriveva “per il Console”, in cui si attestava che il Di Girolamo era residente nella ripartizione elettorale del Consolato di Bruxelles ed era, di conseguenza, iscritto nelle relative liste elettorali. Il Mattiussi rilasciava tale attestazione, malgrado nel sistema informatico dell’anagrafe consolare (a suo dire consultata per il rilascio della citata certificazione, vedi dichiarazione del 30.4.2008), vi fosse l’annotazione che si era, e sin dal 14.2.2008, in attesa dei documenti che avrebbero dovuto attestare l’effettiva residenza del DI GIROLAMO in Etterbeek.

Cilli Oronzo, sentito in ordine ai fatti dichiarava espressamente quanto segue: “Mattiussi mi chiese di chi era quell’indirizzo forse per sapere se era un indirizzo reale ed io gli dissi che era il mio indirizzo e che il Di Girolamo avrebbe preso quell’indirizzo”. Le suddette affermazioni rendono evidente come, in quel momento, il Mattiussi aveva piena consapevolezza della falsa attestazione che andava a rilasciare.

Grato della “gentilezza” del Mattiussi, il Di Girolamo uscito dal Consolato, si recava in un negozio lì vicino, come riferito dal Cilli, per acquistare una “bella” scatola di sigari per il predetto funzionario.

Il Di Girolamo, mediante la presentazione della documentazione, artatamente predisposta e sino ad ora descritta, attestante falsamente l’esistenza di uno dei presupposti indispensabili per l’ammissione della propria candidatura, induceva in errore i rappresentanti del proprio partito politico, ed attraverso loro, i componenti dell’Ufficio Elettorale Centrale per la Circoscrizione Estero, competente, ai sensi dell’art. 12 comma 2° DPR 104/2003, a procedere a cancellare “dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione”. I predetti componenti dell’ufficio centrale hanno, conseguentemente, ammesso la candidatura del DI GIROLAMO, affermandone “falsamente” la legittimità, per l’esistenza di tutti i presupposti di legge, compreso quello, in realtà insussistente, della “residenza nella relativa ripartizione”.

Ancora successivamente, in sede di interrogatorio, davanti al P.M., il Di Girolamo che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha affermato di essere residente anagraficamente in “Bruxelles Avenue de Tervueren”. Il DI GIROLAMO poneva così in essere un ulteriore reato previsto dall’articolo 496 c.p. in quanto richiesto delle sue generalità affermava, falsamente, di essere residente in Bruxelless in Avenue de Tervueren 143, pur essendo stato ammonito dell’obbligo di dire la verità. Il Di Girolamo in questa occasione, evidentemente ormai consapevole che l’indirizzo in precedenza fornito (Avenue de Tervueren 143) non è situato nel territorio del Comune di Etterbeek come da lui più volte affermato nelle false dichiarazioni rese, indicava Bruxelles quale Comune di residenza, mentre il Comune nel cui territorio si trova “Avenue de Tervueren 143” risulta essere Woluwe Saint Pierre, come a lui ben noto per avere presentato, solamente in data 8 maggio 2008, quindi due giorni prima dell’interrogatorio, la richiesta per ottenere la residenza.

Anche gli accertamenti investigativi successivi, ed in particolare l’escussione di Raffaele Fantetti, il primo dei non eletti del PDL nella lista al Senato nelle ultime elezioni politiche, ha consentito di trovare ulteriori conferme a quanto sino ad ora indicato.

In particolare il Fantetti, sentito dal P.M., ha confermato che il Di Girolamo era un perfetto sconosciuto tra gli italiani residenti all’estero. Nel corso di un incontro elettorale a Bruxelles, un altro candidato alla Camera dei deputati residente a Bruxelles, tale Albelice, aveva chiesto a Fantetti (quest’ultimo residente a Londra), se avesse mai conosciuto il Di Girolamo. Albelice, pur residente a Bruxelles da anni ed anni e molto attivo nell’ambito delle iniziative che riguardavano gli italiani residenti a Bruxelles, non aveva mai conosciuto il DI GIROLAMO.

Il Fantetti dichiarava che anche lui aveva proceduto tramite uno studio legale con sede a Bruxelles a svolgere accertamenti anagrafici presso il Comune di Etterbeek, dove appunto risultava inesistente il numero civico indicato dal Di Girolamo nella sua iscrizione all’anagrafe consolare. Il Fantetti aveva accertato che nel Comune di Woluwe – Saint – Pierre, risultava presentata solo in data 8 maggio 2008 l’unica richiesta del Di Girolamo per ottenere la residenza in quel Comune ed all’indirizzo di Avenue de Tervueren 143.

In data 13.5.2008 veniva escusso tale Ferretti Gianluigi, che era stato escluso come candidato come rappresentante degli italiani all’estero dal comitato che si era occupato della scelta delle candidature. Il predetto dichiarava di non avere mai conosciuto, prima della sua candidatura, il Di Girolamo che aveva comunque aiutato nella campagna elettorale e che aveva accompagnato, su sua richiesta, a Bruxelles il 14.2.2008, dove insieme si erano recati in Consolato e quindi presso il Comune di Etterbeek e successivamente in Ambasciata a pranzo dall’Ambasciatore.

Affermava decisamente il Ferretti di non conoscere Cilli Oronzo che pure aveva sentito in passato nominare e comunque escludeva che lui o il Di Girolamo avessero incontrato a Bruxelles lo stesso Cilli.

Di particolare interesse appaiono le dichiarazioni del Ferretti che da un lato confermano le risultanze investigative con particolare riferimento al fatto, che al momento in cui si era recato in Consolato, il Di Girolamo non aveva ancora presentato alcuna richiesta di residenza. Gli assunti del Ferretti, sotto altro aspetto, evidenziano il forte tentativo di inquinamento probatorio in corso. Infatti deve escludersi, per quanto documentalmente accertato, che il Di Girolamo si sia mai recato presso il Comune di Etterbeek o presso il Comune di Woluwe – Saint – Pierre prima dell’8.5.2008. Sul punto le dichiarazioni del Ferretti non appaiono veritiere. Gli assunti del Ferretti, contrastano, inoltre, anche con quanto risultante dalle dichiarazioni di Mattiussi Aldo, di Ciannella Filomena e dello stesso Console Sorrentino.

La Ciannella non ha fatto alcun riferimento alla circostanza che sia stata addirittura lei a fornire al Ferretti il numero di telefono dell’Ambasciatore. Il Console Sorrentino ha dichiarato che l’arrivo del Di Girolamo gli era stato preannunciato dall’Ambasciatore.

Gli assunti del Ferretti contrastano fortemente con quanto dichiarato da Cilli Oronzo, il quale è il titolare dell’appartamento situato in Avenue de Tervueren n. 143 Woluwe Saint Pierre. Il CILLI davanti ai P.M. ha dichiarato che il Di Girolamo non aveva mai risieduto o abitato presso quell’indirizzo; si trattava di un indirizzo di comodo che lui stesso aveva fornito al Di Girolamo su richiesta di un suo amico, Andrini Stefano.

Mattiussi Aldo, nel corso delle indagini, aveva dichiarato al pm che il Di Girolamo gli era stato presentato da Cilli Oronzo, un suo ex collega italiano, che aveva in passato lavorato per un certo periodo di tempo presso il Consolato d’Italia di Bruxelles e con il quale era rimasto in contatto.

Convocato presso gli uffici della Procura della Repubblica, Cilli Oronzo, dopo aver tentato di confermare la presenza del DI GIROLAMO nell’abitazione di Avenue de Tervueren n. 143 ha, poi, dichiarato in maniera chiara e precisa quanto segue: “ADR il Di Girolamo sino ad oggi non ha mai abitato a casa mia in Rue de Tervuren 143; è passato qualche volta per vedere la casa ma non vi ha mai abitato”.

Il Cilli che risiedeva saltuariamente in Bruxelles per motivi di lavoro, era stato contattato da un suo amico di Roma tale ANDRINI Stefano il quale gli aveva chiesto se avesse ancora un’abitazione a Bruxelles: “ADR Stefano Andrini mi telefonò a fine gennaio scorso chiedendomi se avevo ancora casa a Bruxelles dicendomi che aveva un suo amico che aveva bisogno di trasferire la residenza a Bruxelles e che doveva iscriversi all’AIRE per la candidatura alle elezioni. Poiché Andrini sapeva che io avevo in passato lavorato al Consolato d’Italia mi chiese se conoscevo qualcuno e se potevo accompagnare a metà febbraio in Consolato il Di Girolamo che doveva recarsi a Bruxelles in Consolato insieme a tale Ferretti Gianluigi per sbrigare le relative pratiche di iscrizione all’AIRE e per il rilascio del certificato elettorale. Successivamente il 18 febbraio 2008 ho incontrato Andrini e Di Girolamo a Roma e loro mi dissero che Di Girolamo era stato a Bruxelles ma non era riuscito a definire la sua pratica per cui mi chiesero quando sarei andato a Bruxelles per poter accompagnare il Di Girolamo in Consolato dal Mattiussi. I primi giorni di marzo mi telefonò Andrini chiedendomi se fossi a Bruxelles ed alla mia risposta positiva mi disse che il 5 marzo ci sarebbe stato Di Girolamo a Bruxelles. Di Girolamo mi ha telefonato sul cellulare belga la sera prima confermando la sua venuta a Bruxelles e quindi abbiamo preso appuntamento davanti al Consolato alle ore 9,00 del 5 marzo. Io in verità telefonato Mattiussi dicendogli che c’era questa persona che doveva chiedere un certificato elettorale dal Consolato e lui mi disse di recarci da lui. Così la mattina del 5.3.2008 ci siamo recati, io ed il Di Girolamo, da Mattiussi. Mattiussi mi chiese di chi era quell’indirizzo forse per sapere se era un indirizzo reale ed io gli dissi che era il mio indirizzo e che il Di Girolamo avrebbe preso quell’indirizzo. Il Mattiussi disse al Di Girolamo che avrebbe dovuto regolarizzare la sua residenza a quell’indirizzo presso il Comune belga ed il Di Girolamo annuì. Io non so se il Di Girolamo sia mai andato presso il Comune. A tale proposito voglio precisare che io pure abitando da oltre un anno a quell’indirizzo, non ricevendovi posta perché la ricevo in ufficio, pensavo che quell’indirizzo fosse del Comune di Etterbeek e solo dopo, quando Dario mi ha detto che il Console lo aveva contestato, ho saputo che l’indirizzo era di un altro Comune limitrofo. ADR sono stato io ad indicare a Di Girolamo l’indirizzo con l’indicazione del Comune di Etterbeek così sbagliando.”

Le emergenze come sopra esposte rendono evidente come il Mattiussi Aldo in data 5.3.2008 fosse assolutamente consapevole che la certificazione rilasciata al DI GIROLAMO attestasse una circostanza del tutto falsa in quanto quest’ultimo non era residente in Belgio: “… Mattiussi mi chiese di chi era quell’indirizzo forse per sapere se era un indirizzo reale ed io gli dissi che era il mio indirizzo e che il Di Girolamo avrebbe preso qull’indirizzo”.

Cilli ha riferito, altresì, che il Di Girolamo pochi giorni prima che scadesse il termine per il voto all’estero lo chiamò per chiedergli di ritirare un plico elettorale a lui indirizzato, presso il Consolato. Il DI GIROLAMO era stato avvertito dell’arrivo del plico dal MATTIUSSI. Il CILLI a sua volta ricevuta la richiesta dal DI GIROLAMIO chiamò il MATTIUSSI per essere sicuro che effettivamente il plico fosse pervenuto al Consolato. Ricevuta la conferma dell’arrivo del plico il CILLI, non trovandosi a Bruxelles, incaricò del ritiro del documento il suo amico Ferrante Dario, persona che occupava di fatto l’immobile di Avenue de Tervueren n. 143. Quest’ultimo si recò in Consolato dal Mattiussi e ritirò, senza apporre alcuna firma per ricevuta, il plico elettorale destinato a Di Girolamo. Il predetto diede incarico al Cilli di far aprire il plico elettorale al Ferrante e di farlo votare a suo nome, assicurandolo che avrebbe fatto pervenire “una delega” che lo avrebbe legittimato, a suo dire, a votare al suo posto. Il Ferrante “votava” al posto del Di Girolamo e rispediva il plico elettorale al Consolato.

Sussistono le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. ed in particolare quelle di cui alla lettera “C”.

Le condotte ascrivibili al DI GIROLAMO appaiono di allarmante gravità. Il predetto in spregio alle Istituzioni e senza alcun rispetto per il Corpo Elettorale e per i diritti politici del cittadino, con una serie incredibile d’inganni, ha impedito di fatto che gli elettori potessero manifestare le proprie scelte essendo stati indotti in errore in ordine alla legittimità della candidatura del DI GIROLAMO. È stata carpita la fiducia degli elettori i quali sono stati privati della possibilità di scegliere liberamente un candidato realmente rappresentativo della realtà territoriale a cui gli stessi cittadini italiani appartengono. Sussiste in particolare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Infatti ancora oggi, in ragione delle condotte delittuose poste in essere e degli errori in cui ha indotto le competenti Autorità elettorali, il Di Girolamo può portare ad ulteriori conseguenze i reati perpetrati, così come realizzare condotte delittuose di analoga natura tutte fondate sulla falsa affermazione di circostanze relative alla sua residenza all’estero.

È, poi, di tutta evidenza ritenere che se il DI GIROLAMO fosse lasciato in libertà, il predetto nell’esercizio illegittimo delle facoltà e delle prerogative senatoriali, di fatto aggraverebbe e protrarrebbe le conseguenze dei reati allo stesso contestasti con particolare riferimento proprio alla fattispecie cui all’articolo 294 c.p. Infatti il predetto continuerebbe a rappresentare un corpo elettorale che essendo stato indotto in errore dalle falsità perpetrate dall’indagato non ha potuto scegliere in concreto il candidato che riteneva realmente portatore degli interessi degli elettori.

Sussiste, altresì, il pericolo di inquinamento probatorio e quindi si evidenziano le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. lett. “A”. Risulta fondato ritenere che il DI GIROLAMO, proprio in ragione della posizione e qualità personale dello stesso e dei suoi contatti all’interno delle strutture pubbliche (basti pensare al coinvolgimento del Mattiussi Aldo all’interno del Consolato d’Italia a Bruxelles) ove lasciato in libertà possa esercitare illecite pressioni e comunque possa pregiudicare anche attraverso la formazione di falsa documentazione, le necessaria genuina acquisizione dei riscontri probatori alla ricostruzione dell’attività delittuosa.

A tal proposito appaiono in particolare significative le dichiarazioni di Cilli Oronzo, il quale ha riferito che, dopo essere stato interrogato dal P.M., quindi la sera del 15.05.2008, si è incontrato con ANDRINI Stefano che aveva voluto sapere il contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese ai PP.MM.

A ulteriore riscontro del tentativo, attualmente in corso, di inquinare l’acquisizione degli elementi di prova nell’ambito del presente procedimento a carico del Di Girolamo, è sufficiente leggere le missive indirizzate all’Ufficio del P.M., dal Ferranti Dario ed in cui chiaramente (vedi missiva del 30.5.2008) questi riferisce di essere stato contattato per conto del Di Girolamo da una sedicente sua “collaboratrice” che gli richiedeva notizie circa il “controllo della residenza” da parte della Polizia belga.

Risulta, pertanto, evidente l’attualità del pericolo di inquinamento probatorio che solo l’applicazione di una misura restrittiva nei confronti del Di Girolamo può far venire meno. Le condotte criminose riferibili al DI GIROLAMO e le modalità di realizzazione delle stesse rendono evidente come l’indagato, in considerazione del ruolo politico attuale e dei numerosi collegamenti con soggetti inseriti in ambiti Istituzionali, possa contare sull’ausilio di terzi per esercitare illecite pressioni, allo scopo di pregiudicare una genuina acquisizione della prova. Tanto premesso deve applicarsi la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di DI GIROLAMO Nicola Paolo per i reati di cui ai capi a) – c) – d) – e) – h).

Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 della Legge 140/2003, si richiede, al fine di eseguire la misura cautelare nei confronti di DI GIROLAMO Nicola Paolo, l’autorizzazione all’arresto del predetto per essere detenuto agli arresti domiciliari.

L’esecuzione del provvedimento rimane sospesa in attesa dell’autorizzazione. Roma, 7.6.2008″.

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