Autonomia Siciliana : Il progetto Vacirca del 1944 e la sua attualità

Pochi Siciliani sanno che l’attuale Statuto d’Autonomia è la riduzione di un progetto più ambizioso che venne presentato da coraggiosi Siciliani ai rappresentanti dei Governi Alleati il 18 gennaio 1944 e da questi “girato” all’Italia in cambio della retrocessione della Sicilia allo stato italiano.

In pratica USA e Regno Unito rinunciavano a fare della Sicilia uno stato indipendente da loro protetto (ciò che più premeva agli Inglesi) per le insistenze dei Sovietici che avrebbero destabilizzato l’Italia o chiesto pesantissimi contropartite e così abbandonavano i Siciliani al loro destino. Nell’abbandonarli tuttavia lasciarono quale patto tacito che l’Italia dovesse comunque dotare la Sicilia di un autogoverno sostanziale (che mai si è avverato purtroppo e – bisogna riconoscerlo – per la principale responsabilità dei ceti dirigenti isolani che hanno sempre preferito vendersi a Roma).


Proponiamo ora una lettura di questo progetto originario, redatto da Vincenzo Vacirca, ancor oggi attualissimo, mettendo soltanto tra parentesi quadre le piccolissime variazioni che i tempi imporrebbero e in corsivo la parte da sostituire.


1) La Sicilia viene costituita in Regione Autonoma [Stato regionale autonomo], pur rimanendo parte integrale dello Stato italiano.

2) L’Autonomia Siciliana comprende:

    a) un sistema giudiziario completo, dalle Magistrature inferiori e locali sino ad una suprema Corte di giustizia penale e civile, che giudicherà in ultima istanza;
    b) un sistema di Polizia regionale a cui è deferito esclusivamente il mantenimento dell’ordine pubblico e la repressione dei reati;
    c)un sistema scolastico, che andrà dai giardini d’infanzia [dagli asili nido] sino agli istituti di alta cultura. (Lo Stato italiano potrà creare e mantenere in Sicilia scuole ed istituti modello in tutti i rami e gradi della cultura);
    d)un dipartimento dell’economia pubblica, che curerà lo sviluppo della produzione agricola ed industriale;
    e) un dipartimento del commercio, che vigilerà e stimolerà le attività commerciali [e dei servizi], interne ed estere;
    f) un dipartimento delle comunicazioni, con giurisdizione sulle poste, i telegrafi, i telefoni [sulle comunicazioni e telecomunicazioni di ogni tipo], le ferrovie, gli stradali, i porti, gli aeroporti e [su] tutti i sistemi di trasporto aerei, terrestri e marittimi, che interessano direttamente la Sicilia, sia per le sue comunicazioni interne costiere, sia per quelle nazionali ed internazionali [con le relative infrastrutture, ferroviarie, stradali, portuali, aeroportuali e diverse];
    g) un dipartimento delle finanze e del tesoro, che dovrà provvedere alla riscossione dei tributi, all’amministrazione dei monopoli, al disciplinamento dei risparmi, alla sorveglianza degli istituti bancari e d’ogni qualsiasi altro Istituto finanziario; h) un sistema doganale proprio che, mentre non potrà erigere barriere al libero interscambio dei prodotti tra la Sicilia e il resto della Nazione italiana [dell’Unione Europea], né potrà mai imporre dazi su un prodotto estero superiori a quelli vigenti nel resto dello Stato italiano [dell’Unione Europea], potrà sempre applicare, per la Sicilia, tariffe d’importazione inferiori a quelle imposte alle importazioni straniere nella Penisola italiana [nel territorio dell’Unione]. (Altri dipartimenti come quelli del lavoro, dell’igiene, dei lavori pubblici, ecc. potranno essere creati, a seconda che se ne manifesti la necessità).

3) La Sicilia verrà amministrata da una Assemblea legislativa, eletta a suffragio universale, nei modi e le forme che verranno determinate da una Assemblea costituente, che verrà eletta anch’essa a suffragio universale.

4) L’Assemblea costituente siciliana elaborerà i regolamenti e gli organici dei vari dipartimenti che costituiranno l’Amministrazione autonoma siciliana, con ampio potere di riformare gli attuali organi di polizia e giudiziari, i quali cesseranno automaticamente di funzionare non appena e man mano che verranno approntati i nuovi organi. Altre funzioni dell’Assemblea costituente saranno:
a) la formulazione ed approvazione di una legge elettorale comunale, provinciale[distrettuale] e regionale, cui base sarà il suffragio universale segreto e diretto;
b) la delimitazione delle autonomie e dei poteri dei Comuni e delle Provincie [dei Distretti, fondati su liberi consorzi di Comuni e disciplinati nei confini e nella prima istituzione dallo Stato Regionale];
c) l’approvazione di una Carta fondamentale dell’Autonomia Siciliana.

5) L’Assemblea legislativa eleggerà nel suo seno un Primo Deputato [Presidente], il quale avrà la facoltà di comporre un Gabinetto, ai cui membri affiderà i vari Dipartimenti dell’amministrazione Siciliana. Il Primo Deputato [Presidente] e il suo Gabinetto rimarranno in carica sino a quando godranno della fiducia dell’Assemblea, espressa da un voto di maggioranza. Comunque, ad ogni nuova elezione dell’Assemblea legislativa, il Gabinetto dovrà presentarsi dimissionario.

6) L’Assemblea legislativa avrà la durata di due anni. Le elezioni avranno luogo a data fissa, in un giorno che verrà scelto dall’Assemblea costituente.

7) Il Governo nazionale nominerà un Commissario generale per la Sicilia, il quale rappresenterà lo Stato italiano e avrà funzioni di controllo sull’andamento generale dell’Amministrazione siciliana. Egli avrà il compito di vigilare sul rispetto, da parte degli organi dell’Amministrazione siciliana dei principi fondamentali della Costituzione italiana e della presente carta, che costituisce l’Autonomia siciliana.

8) Il Commissario generale esercita il diritto di veto sulle leggi approvate dall’Assemblea legislativa; ma in tal caso dovrà, entro dieci giorni dall’approvazione della legge votata, rimandarla all’Assemblea assieme alla motivazione del veto. Se la maggioranza riconferma la legge con una maggioranza di tre quinti dei votanti, la legge diventa esecutiva nonostante il veto.

9) Il Governo nazionale [italiano] può intervenire in Sicilia e sospendere temporaneamente l’Autonomia, solo nel caso in cui il potere esecutivo della Regione siciliana [Stato regionale di Sicilia] violi le garanzie statutarie delle libertà pubbliche e dei diritti dell’individuo e cioè se esso violi apertamente la libertà di organizzazione politica, sindacale, cooperativistica e religiosa, la libertà di voto e di riunione, la libertà di pensiero, di parola e di stampa, l’inviolabilità del domicilio.
Ad ogni modo l’intervento deve essere richiesto da almeno un terzo dei membri dell’Assemblea legislativa o da petizione popolare, che sia firmata di un numero di cittadini uguali ad un quinto dei votanti nelle precedenti elezioni regionali.

10) L’intervento da parte del Governo nazionale [italiano], nei modi e per le ragioni suddette, non può prolungarsi oltre tre mesi, dopodiché l’Assemblea legislativa rieleggerà un nuovo Primo Deputato [Presidente].

11) Tutte le imposte dirette ed indirette, che dovrà pagare il Popolo Siciliano, saranno sancite soltanto dall’Assemblea legislativa e pagate soltanto ai funzionari all’uopo incaricati dall’Amministrazione siciliana, per essere versati nella tesoreria siciliana.

12) La Sicilia pagherà globalmente un tributo annuo al tesoro italiano che sarà proporzionato alla ricchezza totale siciliana, alle tasse che pagheranno le altre Regioni italiane e ai servizi che lo Stato italiano renderà alla Sicilia.

13) La politica militare, la politica estera, [il diritto di cittadinanza e] le grandi opere pubbliche di carattere regionale saranno di stretta competenza del Governo e Parlamento nazionale [italiano], presso l’ultimo dei quali la Sicilia avrà una rappresentanza eletta dal Popolo Siciliano, con gli stessi metodi adottati nel resto d’Italia per le elezioni dei Deputati al Parlamento [con diritto di voto soltanto sulle superiori materie].
[Lo Stato Regionale di Sicilia ha diritto di istituire una propria cittadinanza siciliana, concedendola in ogni caso a tutti i cittadini italiani che fissino in Sicilia la loro residenza]

14) Il presente decreto dovrà essere approvato dal Parlamento nazionale o dalla Costituente italiana, quando l’uno o l’altra saranno convocati. [Il presente Trattato tra il Popolo Siciliano e la Repubblica Italiana è parte integrante della Costituzione della Repubblica e prevale su ogni altra norma di rango costituzionale]
Ed una volta approvato, non potrà più essere [Esso non può essere] né revocato né modificato senza il consenso del Popolo Siciliano, espresso attraverso le deliberazioni dell’Assemblea legislativa, riconfermato da un referendum popolare.

[15) Il territorio dello Stato Regionale di Sicilia è militarizzato con armi convenzionali finalizzate alla sola difesa dell’Isola e delle sue acque e cieli territoriali secondo accordi tra il Gabinetto Siciliano e il Governo italiano.
Le isole Pelagie e Pantelleria non potranno in tempo di pace avere alcuna installazione o presenza militare all’infuori della guardia costiera.]

[16) Il territorio dello Stato Regionale di Sicilia appartiene allo Spazio Economico Europeo ma non all’Unione Europea economica e monetaria.
Lo Stato Regionale di Sicilia ha facoltà di emettere propria moneta e di avere proprie riserve valutarie]

In questo semplice progetto non ci sarebbero conflitti di competenza tra Italia e Sicilia perché i rapporti sarebbero limitati al minimo indispensabile.
La completa indipendenza economica farebbe della Sicilia una delle terre più ricche al mondo.
Ma c’è una precondizione a tutto ciò: i Siciliani devono abbandonare i partiti italiani e dare finalmente fiducia ad una classe politica realmente sicilianista.

Si prega di dare la massima diffusione e con ogni mezzo a questo documento.

Ufficio stampa
L’Altra Sicilia – Antudo