Poste, per i conti correnti dormienti c’è tempo fino al 26 agosto

I lavoratori italiani che vivono all’estero sono costretti – vuoi per la mancanza di dovuta informazione di cui dovrebbero farsi carico i consolati, vuoi per le chiusure annunciate di molti di questi consolati che invece potrebbero essere di molta utilità alle comunità emigrate – a seguire con sempre maggiore difficoltà le vicende burocratiche che li vedono protagonisti in prima persona.

La notizia dell’imminente chiusura dei cosiddetti “libretti al portatore dormienti”, ovvero i libretti con importo superiore a 100 Euro e non movimentati da più di 10 anni, ci lascia preoccupati e perplessi.

Cosa si fa in Italia per informare i titolari di conti dormienti che da anni vivono all’estero poco avvezzi alla lettura della Gazzetta ufficiale o alla navigazione in internet?

Perchè giornali o televisioni, impegnati con gossip di infimo livello, non fanno dovuta informazione? Nel chiederci cosa intendono fare le associazioni dei pensionati, il CGIE, i Comites ed i nuovi eletti (?) all’estero, ribadiamo che per noi è una cosa assolutamente indecente, praticamente un furto e “si è facili profeti a questo punto se si prevede che gli anziani saranno i più penalizzati da questo abile gioco di prestigio che è sicuramente ai limiti della illegalità. Avremo veri e propri espropri per gli anziani meno facoltosi, quelli che ripongono facilmente i pochi sudati risparmi nei libretti al portatore e per i quali saranno praticamente illeggibili gli elenchi cumulativi esposti sui muri delle filiali, dove non è detto che l’anziano si rechi tanto facilmente.”

Il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007), entrato in vigore il 17 agosto 2007, prevede che:

  • sono considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro, i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e i contratti di assicurazione di cui all’art. 2, c. 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Ramo Vita), in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata, con saldo superiore a 100 euro, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
  • decorso il suddetto termine il deposito “dormiente” deve essere estinto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 116/2007, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto).
  • Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all’art. 1 comma 343 della L. 266/2005).

Gli eventuali titolari di questi libretti sono invitati a recarsi, entro il 26 agosto 2008, presso qualsiasi ufficio postale per dare disposizioni e consentire il censimento anagrafico del proprio Libretto. Superato il termine suddetto senza che siano state impartite disposizioni, Poste Italiane dovrà procedere all’estinzione del Libretto. Le somme su di esso depositate saranno devolute al Fondo istituito dalla Finanziaria 2006 (art. 1 L. 266/05).

Le Poste Italiane hanno stilato l’elenco completo dei libretti postali “dormienti”, cioè dei “libretti di risparmio postale non movimentati da 10 anni e con saldo superiore ai cento euro”. La lista è consultabile negli uffici postali, o rivolgendosi al numero verde 800.003.322, oppure consultando il sito internet di Poste Italiane.

L’elenco elettronico è suddiviso per ufficio e consta di 3.515 pagine in formato .pdf.

Attenzione: Le Poste – a differenza degli altri Istituti di Credito – non hanno l’obbligo di inviare una raccomandata al proprio cliente con l’invito a farsi vivo. Se entro 180 giorni (entro il 26 agosto) non ci sarà nessun riscontro, lo Stato incasserà le somme per destinarle ai risparmiatori danneggiati dai crack finanziari (80%) e alla regolarizzazione dei precari (20%).

NB: Per i titolari dei libretti residenti o domiciliati all’estero si dovrà compilare e trasmettere una dichiarazione, unitamente ad una fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale del dichiarante, direttamente o per il tramite delle Rappresentanze Consolari o dei locali uffici dei Patronati entro il 25 agosto 2008 a:

Poste Italiane Spa
Business Unit BancoPosta
Operazioni – Servizio Risparmi
Via Tor di Pagnotta, 2
00143 ROMA

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